... Nonostante la lettera dell'art.2909 c.c. (ed un non secondario spunto che potrebbe desumersi dall'art. 669 c.p.c.) la stragrande maggioranza della dottrina e la giurisprudenza sono nel senso di equiparare del tutto il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c. e l'immutabilità degli effetti di tali provvedimenti sommari. Da sempre però una parte minoritaria della dottrina (v. soprattutti Redenti, Carnelutti, Andrioli) contesta tale conclusione e parla di una autorità di cosa giudicata minore rispetto al giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c. c. (è la preclusione pro iudicato di cui parlava Redenti).
Il discorso a volte rischia di dare l'impressione di un discorso fra sordi, tale è l'incomprensione di chi è schierato sulle due opposte posizioni...
Menomale che non sono l'unica allora a rendersene conto!:-(
1 comment:
....Mah....A quanto stanno??...
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